I certificati medici (di malattia, per attività sportiva non agonistica, di invalidità, di infortunio, per il porto d’armi, il patentino per ciclomotori, ecc.) richiedono sempre una visita da parte del medico, che ha la responsabilità personale di quanto certifica. Nel caso dei certificati di malattia, il medico che certifica assume la funzione di Pubblico Ufficiale: opera cioè per conto dello Stato.
La legge punisce molto severamente il medico che certificasse la malattia di un paziente senza averlo visto, solo sulla base della “fiducia”: si configura automaticamente (anche se lo stato di malattia è reale) il reato di falso ideologico, punibile con la reclusione da 1 a 6 anni, l’immediata revoca del rapporto col Servizio Sanitario e la radiazione dall’Albo dei Medici.
I certificati di malattia rilasciati dal Pronto soccorso o alla dimissione dall’ospedale non debbono essere fatti dal medico di famiglia: vanno richiesti al medico dell’ospedale che è tenuto ad effettuare la certificazione INPS online, a richiesta del paziente.